Cosa si deve fare per vendere online
Chi deve chiedere l'autorizzazione?
Se non si hanno locali di vendita diretta al pubblico e le merci vengono mantenute nel proprio magazzino, si può fare a meno di chiedere l’autorizzazione al Comune di residenza, a cui bisogna però effettuare la comunicazione.
In pratica va inviata una raccomandata al Comune in cui si dichiara che si intende procedere alla vendita tramite Internet con un sito di commercio elettronico, indicando il settore merceologico in cui si intende operare, i dati sociali e fiscali dell'azienda e la dichiarazione di sussistenza dei requisiti (di cui all'art. 5 del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
Trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività.
Quando è necessaria l'autorizzazione per fare commercio elettronico al dettaglio?
L'autorizzazione è necessaria per le medie e grandi strutture di vendita.
Per medie strutture si intendono quelle in cui l’area destinata alla vendita, aperta al pubblico ed esclusi quindi magazzini, uffici e simili, va da 150 mq a 1500 mq, se l'esercizio è situato in un comune con una popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti oppure da 250 mq fino a 2500 mq, se la popolazione risulta superiore a 10 mila abitanti.
L'autorizzazione, richiesta per mezzo di un'apposita domanda, viene rilasciata dal Comune competente per territorio.
Il Comune stabilisce il termine, non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Le grandi strutture di vendita sono quelle in cui la superficie di vendita è superiore a 1500 mq per i comuni in cui la cui popolazione residente è inferiore a 10 mila abitanti o superiore a 2500 mq se la popolazione risulta superiore alle 10 mila unità.
Per queste la domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento. Le deliberazioni della conferenza sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
La Regione stabilisce il termine comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, entro il quale le domande devono ritenersi accolte, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Requisiti per il commercio
Genericamente, si può dire che non possono esercitare attività commerciale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che sono stati dichiarati falliti o che hanno riportato delle condanne.
Requisiti per un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare
Sempre genericamente, si può dire che bisogna aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare e nell'ultimo quinquennio avere esercitato in proprio, o avere prestato la propria opera per almeno due anni, presso attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari.
Infine, essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio (per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a, b e c dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375).
Autore: Katia Carbone - controller